Art. 30.
(Abrogazioni).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni del titolo IV del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e del titolo IV, paragrafi 20 e 21, del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, relative agli istituti di vigilanza e alle guardie giurate, nonché le disposizioni di cui al regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952, convertito dalla legge 19 marzo 1936, n. 508, e al regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144, convertito dalla legge 3 aprile 1937, n,  526.